SOLVENCY II TRA VIGILANZA PRUDENZIALE E REGIME DI SOLVIBILITA’

La Direttiva segue infatti un approccio orientato al rischio (risk based) che chiederà alle imprese di tenere in considerazione tutti i rischi ai quali sono esposte, anche dei rischi dal lato dell’attivo e delle interrelazioni tra tutti i rischi in capo all’impresa (approccio total balance sheet), gestendo tali rischi in maniera efficace ed efficiente.
Le imprese potranno comunque determinare i propri requisiti di capitale attraverso l’utilizzo di un modello interno, previa approvazione dell’Autorità di Vigilanza.
In sostanza, Solvency II va a rivedere i processi di vigilanza, stimolandone la convergenza ed omogeneizzazione a livello europeo (peer review, SRP – Supervisory Review Process), ma rafforza anche la vigilanza sul gruppo, considerato che affida alcuni compiti e responsabilità al “Group Supervisor” chiamato ad agire in collaborazione con le altre Autorità coinvolte nella vigilanza (College of Supervisors).
Inoltre, sono previste misure particolari per i gruppi soggetti a elevata integrazione nel Risk Management, consentendo così di vigilare il gruppo come un’unica realtà economica.
Solvency II comporta anche un’importante revisione del regime di solvibilità, con l’obiettivo di stabilire, nel contesto europeo, un set di requisiti di capitale e di gestione del rischio che si sposano con l’obiettivo di tutela del consumatore.
Il nuovo regime non si applica alle imprese di assicurazioni che presentano un incasso annuo di premi lordi contabilizzati fino a € 5 mln o che il totale delle riserve tecniche, al lordo degli importi recuperabili dalla riassicurazione, non superi € 25 mln.
Alcune imprese di assicurazioni saranno quindi escluse in funzione dell’ammontare dei premi, del valore delle riserve tecniche o del tipo di business intrapreso.