DOPPIO SCONTO SUL WELFARE AZIENDALE

Sostituire i premi di produttività con voucher sociali comporta risparmi sia i per datori di lavoro sia per i lavoratori.

La legge di Stabilità per il 2016 rilancia il welfare aziendale, come misura alternativa ai premi economici di produttività (legge 208/2015, articolo 1, commi 182 e seguenti).

Già secondo la normativa fiscale vigente prima della legge di Stabilità (ritoccata poi dalla legge di finanza pubblica), non rientravano nella nozione di redditi da lavoro (e di conseguenza non erano oggetto di tassazione) una serie di beni e servizi, inclusi negli articoli 51 e 100 del Tuir.

Dopo le modifiche apportate alla legge di Stabilità non sono imponibili:

 

  • servizi di trasporto collettivo;
  • prestazioni con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e di culto, i servizi per l’infanzia in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e le borse di studio;
  • servizi per familiari anziani e non autosufficienti;
  • altri beni e servizi di valore non superiore a 258,23 euro (pari alle vecchie 500 mila lire).

 

Per questa tipologia di trattamenti è prevista anche la deducibilità (totale o parziale, secondo il tipo di prestazione) ai fini Irap e Ires da parte dell’azienda.

In caso di conversione del premio di produttività in prestazione sociale, il datore di lavoro è inoltre esentato dal versamento del contributo di solidarietà del 10%, che invece si versa sull’erogazione monetaria per le prestazioni di welfare fuori dagli accordi sulla produttività (su questo punto sarebbe opportuna la conferma ufficiale dell’Inps).

Si considerano prestazioni di welfare aziendale anche i contributi versati per la previdenza complementare o per l’assistenza sanitaria, anche se per queste voci la non imponibilità è limitata fino a una certa soglia (fino a 5.164,57 euro per la previdenza, e fino a 3.615,20 euro per l’assistenza sanitaria).

La scelta tra premio aziendale e pacchetto di welfare potrà essere esercitata solo entro i limiti della legge di Stabilità:

  • sottoscrizione di un accordo sindacale in merito al premio di produttività;
  • valore del premio non superiore a 2 mila euro lordi (2.500, in caso di coinvolgimento dei lavoratori in iniziative paritetiche);
  • reddito annuo del lavoratore nel corso dell’anno precedente non superiore a 50mila euro lordi.

Per le aziende che non sottoscriveranno accordi sindacali sulla produttività e per i lavoratori che, pur rientrando nell’ambito di accordi collettivi, non rientreranno nei limiti economici appena ricordati, resterà comunque aperta la possibilità – già prevista in passato e rimasta inalterata – di fruire di pacchetti di welfare aziendale scollegati dai premi, mantenendo il regime di incentivi fiscali previgente.

Sul piano pratico i datori di lavoro potranno riconoscere i servizi e i beni di welfare tramite voucher, che i lavoratori potranno spendere per ottenere i beni e servizi previsti dal piano.